Nell'esercizio della sua professione il Medico può incorrere in varie specie di responsabilità; penale, civile e disciplinare.

 

La responsabilità penale.

Sorge quando la violazione dei doveri professionali costituisce un reato previsto dal codice penale o sia punita dalle disposizioni contenute nel T.U.L.S. o in altre leggi.

L'esercizio della medicina, a differenza di molte altre professioni, mette a nudo innumerevoli incertezze scientifiche, dubbi diagnostici, insufficienze dei mezzi curativi, inoltre si scontra frequentemente con dei rischi e delle complicanze imprevedibili, che aumentano con le difficoltà tecniche; per questi motivi, benchè in tema di responsabilità penale non si faccia distinzione circa il grado della colpa, è stato espressamente utilizzato, anche in sede penale il principio fissato nell'art. 2236 c.c., secondo cui se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave.

La responsabilità civile.

Sorge dai rapporti di diritto privato che il medico esercente contrae col proprio cliente.

Rapporto contrattuale: si realizza quando un paziente richiede una prestazione sanitaria ad un determinato medico o ad un Ente, che accetta di fornirla. L'inadempienza comporta una responsabilità contrattuale. Se in seguito all'inadempienza si verifica anche un danno o la morte del paziente si ha concorso anche di responsabilità extracontrattuale.

Rapporto extracontrattuale: una prestazione è fornita in via occasionale, in virtù di un turno di lavoro o in situazioni di urgenza. Se in seguito a tale intervento viene provocata la morte o una lesione al paziente si incorre in una responsabilità extracontrattuale.

Responsabilità diretta ed indiretta: la prima consiste nell'obbligo di rispondere del fatto illecito proprio, la seconda implica l'obbligo di rispondere del fatto illecito altrui come nel caso di danni causati da incapaci, minori, allievi o apprendisti (art. 2047, 2048 c.c., culpa in vigilando), dai collaboratori (art. 2049 c.c., culpa in eligendo) o dagli ausiliari (art. 1228 c.c.).

La responsabilità disciplinare.

Riguarda i medici impiegati, che esercitano alle dipendenze di enti pubblici o privati e deriva dall'inosservanza dei doveri di servizio o di ufficio (fedeltà, obbedienza, segretezza, imparzialità, vigilanza, onestà, puntualità). E' regolata da disposizioni speciali, contemplate dal contratto del pubblico impiego, la cui violazione comporta sanzioni di carattere amministrativo, comminate mediante un procedimento disciplinare interno.

Deriva dalla trasgressione delle norme del Codice di deontologia medica e riguarda tutti i medici iscritti all'Albo professionale. Può concorrere con un illecito giuridico. La sanzione è applicata dal Consiglio dell'Ordine.

Per i medici convenzionati la normativa disciplinare è prevista dalla Legge 29 giugno 1977, n. 349, che dispone le forme di controllo sulla loro attività e disciplina le ipotesi di infrazione, le conseguenti sanzioni (richiamo, richiamo con diffida, sospensione del rapporto convenzionato per la durata non superiore ai due anni, cessazione del rapporto) ed il procedimento per la loro irrogazione.

 

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