ASFISSIA NEONATALE
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, ha pronunciato la presente SENTENZA nel procedimento di I° grado
TRA
YYYYYYYYY e XXXXXXXXX, in proprio e nq genitori esercenti la potestà genitoriale su FFFFFFF, MMMMMMM e RRRRRRR - attori -
E
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento - convenuta -
oggetto: Responsabilità sanitaria
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, gli attori convenivano in giudizio l’ASP di
Agrigento, la YYYYYYY veniva ricoverata presso la Divisione Ostetrica e Ginecologica dell’Ospedale <<San Giovanni di Dio>> di Agrigento, con diagnosi di prima gravidanza a
termine>>; Chiedevano pertanto, una volta accertata la responsabilità della ASP di Agrigento ai sensi dell’art. 1218 cc, la condanna della stessa; Nel costituirsi in giudizio la ASP
in via preliminare chiamava in causa la JJJJJJJ Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni spa in LCA, giusta Polizza di Responsabilità Civile agli atti, per essere da costei tenuta indenne.
Espletata CTU medico - legale, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, con concessione dei termini di cui all’art. 190 cpc. Gli attori chiedono
la condanna della ASP di Agrigento al risarcimento dei danni alla salute a causa dell’operato del personale sanitario dell’Ospedale <<San Giovanni di Dio>> di Agrigento
in occasione della nascita della minore. Ora, qualificandosi la responsabilità del personale medico e per esso della struttura ospedaliera come contrattuale. Nella fattispecie, al
fine di accertare la rispondenza alle regole della scienza medica e sanitaria dell’operato dei medici coinvolti nella vicenda per cui è processo è stata espletata
apposita CTU medico – legale, dalla cui attenta lettura si apprende che: al momento del ricovero effettuato presso la Divisione di Ostetricia e Ginecologia dell’A.O. <<S. Giovanni di
Dio>>, YYYYYYY lamentava <<algie pelviche e sacrali>>; come documentato inoltre dal primo esame obiettivo ostetrico, il personale sanitario che nel corso del ricovero
ebbe in carico la YYYYYYY omise di effettuare, sin da subito, esame cardiotografico sulla paziente; solo dopo aver riscontrato, alle ore XX:XX, la presenza di <<liquido
amniotico melma>>, i medici curanti si decisero ad eseguire il taglio cesareo che veniva iniziato dopo ulteriori trenta minuti (ore XX:XX), all’esito del quale veniva alla luce
piccola FFFFFFF, nata alle ore XX:XX. Chiarita quindi la responsabilità del personale sanitario e per esso della struttura sanitaria di Agrigento. Va esaminata infine la
domanda di garanzia avanzata dall’ASP di Agrigento nei confronti di JJJJJJJ Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A in LCA. La domanda è improcedibile. Quanto alle spese
di lite, si ritiene equo, disporre la condanna della convenuta a tutte le spese.
PQM
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: condanna l’Azienda Provinciale Sanitaria di Agrigento a corrispondere agli attori
in proprio e nq di esercenti la potestà genitoriale i danni patrimoniali e non. Dichiara improcedibile la domanda di garanzia svolta dalla Azienda Provinciale Sanitaria di Agrigento nei
confronti di JJJJJJJ Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni spa in LCA; condanna l’ Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento al rimborso in favore degli attori delle spese di lite
del presente giudizio, dichiara non ripetibili le spese di lite tra l’ Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento e la JJJJJJJ Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni spa in LCA; pone i costi
della CTU a carico della convenuta.
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