ASFISSIA NEONATALE

 

Il Tribunale di  Agrigento, Sezione Civile,  ha pronunciato la presente SENTENZA nel procedimento di I° grado  

TRA
YYYYYYYYY e XXXXXXXXX, in proprio e nq genitori esercenti la potestà genitoriale su FFFFFFF, MMMMMMM e RRRRRRR  - attori -
E
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento - convenuta -
oggetto: Responsabilità sanitaria
MOTIVI DELLA DECISIONE


Con atto di citazione regolarmente notificato, gli attori convenivano in giudizio l’ASP di Agrigento,  la YYYYYYY  veniva ricoverata presso la Divisione Ostetrica e Ginecologica dell’Ospedale <<San Giovanni di Dio>> di Agrigento, con diagnosi di prima gravidanza a termine>>; Chiedevano pertanto, una volta accertata la responsabilità della ASP di Agrigento  ai sensi dell’art. 1218 cc, la condanna della stessa;  Nel costituirsi in giudizio la ASP in via preliminare chiamava in causa la JJJJJJJ Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni spa in LCA, giusta Polizza di Responsabilità Civile agli atti, per essere da costei tenuta indenne. Espletata CTU medico - legale, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni  precisate dalle parti,  con concessione dei termini di cui all’art. 190 cpc.  Gli attori chiedono la condanna della ASP di Agrigento al risarcimento dei  danni  alla salute a causa dell’operato del personale sanitario dell’Ospedale  <<San Giovanni di Dio>> di Agrigento in occasione  della nascita  della minore. Ora, qualificandosi la responsabilità del personale medico e per esso della struttura ospedaliera  come contrattuale. Nella fattispecie, al  fine di accertare la rispondenza alle regole della scienza medica e sanitaria dell’operato dei medici  coinvolti  nella vicenda per cui è processo   è stata espletata apposita CTU medico – legale, dalla cui attenta lettura si apprende che: al momento del  ricovero effettuato presso la Divisione di Ostetricia e Ginecologia dell’A.O. <<S. Giovanni di Dio>>, YYYYYYY lamentava <<algie pelviche e sacrali>>; come documentato inoltre  dal primo esame obiettivo ostetrico, il personale sanitario che nel corso del ricovero  ebbe  in carico la YYYYYYY omise di effettuare, sin da subito,  esame cardiotografico sulla paziente; solo dopo aver riscontrato, alle ore XX:XX, la presenza di <<liquido amniotico melma>>, i medici curanti si decisero ad eseguire il taglio cesareo che veniva iniziato dopo ulteriori trenta minuti (ore XX:XX),  all’esito del quale veniva alla luce  piccola FFFFFFF, nata alle  ore XX:XX. Chiarita quindi la responsabilità del personale sanitario e per esso della struttura sanitaria di Agrigento. Va  esaminata infine la  domanda di  garanzia avanzata  dall’ASP di Agrigento nei confronti di JJJJJJJ Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A in LCA. La domanda è improcedibile. Quanto alle spese di lite, si ritiene equo, disporre la condanna della convenuta  a tutte le spese.

PQM
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: condanna l’Azienda Provinciale Sanitaria di Agrigento a corrispondere agli attori  in proprio e nq di esercenti la potestà genitoriale i danni patrimoniali e non. Dichiara improcedibile la domanda di garanzia svolta dalla Azienda Provinciale Sanitaria di Agrigento nei confronti di JJJJJJJ Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni spa in LCA; condanna  l’ Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento al rimborso in favore degli attori delle spese di  lite del presente giudizio, dichiara non ripetibili le spese di lite tra l’ Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento e la JJJJJJJ Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni spa in LCA; pone i costi della CTU a carico della convenuta.


 

La mia Agenzia è in grado di seguirvi nell'assistenza in tutto il "territorio Italiano", basta inviare via mail o per posta la documentazione clinica con un breve promemoria dell'accaduto.

Stampa | Mappa del sito
© Alexsander Bruccoleri Viale Mazzini, 13 - 25080 Mazzano (BS)